1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, è adottato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sulla Federazione nazionale degli optometristi e sulla tenuta del relativo albo professionale.